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Etichettatura ambientale

Le informazioni riportate dall’etichetta ambientale posta sull’imballaggio, sia questo un prodotto alimentare o non alimentare, riguardano la corretta gestione del rifiuto derivante dall’imballaggio al termine del suo utilizzo.

IMBALLAGGI – prodotti composti di materiali di qualsiasi natura destinati a:

  • contenere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti  (esclusi budelli per salumi)
  • proteggere determinate merci (escluse buste portalettere),
  • consentire manipolazione delle merci,
  • consentire consegna dal produttore al consumatore o utilizzatore,
  • assicurare presentazione merci.

ARTICOLI A PERDERE – rientrano nella categoria degli imballaggi se usati con il medesimo scopo (sono escluse le posate).

La Comunità europea da lungo tempo impone agli Stati membri obiettivi di recupero per gli imballaggi, cercando di conciliare le necessità economiche e di mercato con le problematiche ambientali, poiché considera “essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell’uso, nell’importazione e nella distribuzione degli imballaggi […] diventino più consapevoli dell’incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti” [Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio].

A questo scopo esorta gli Stati membri [Direttiva 2004/12/CE recepita in Italia dal D.Lgs 152/2006] ad adottare “opportune misure affinché gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano informazioni necessarie su:

  • i sistemi di restituzione, raccolta e di recupero disponibili
  • il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
  • il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato

Da sempre viene riconosciuto il ruolo attivo degli utenti come ultimo anello di una catena di prevenzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da imballaggio: senza la consapevolezza del consumatore finale, qualsiasi iniziativa compiuta a monte dalle aziende produttrici/utilizzatrici di imballaggi, dai Comuni, dal Conai e dagli altri Consorzi di filiera coinvolti nella realizzazione delle strategie di prevenzione richieste, risulterebbe inefficace.

Lo strumento più immediato per raggiungere il consumatore finale è l’etichettatura ambientale.

Con l’entrata in vigore il 26/09/2020 del Decreto legislativo 116/2020 per il produttore di imballaggi destinati al consumatore finale è diventato obbligatorio fornire le indicazioni per consentire di effettuare correttamente raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e per informare i consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Legge 228/2021 (cd “Milleproroghe”), il cui articolo 11 ha modificato il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Inoltre, i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti è già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Ai sensi del D.Lvo 116/2020 tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale.

I produttori devono, per poter identificare e classificare l’imballaggio, riportare la natura dei materiali di imballaggio in base a quanto indicato nella Decisione 97/129/CE (che ha istituito un sistema di identificazione degli imballaggi con codici alfanumerici), eventualmente integrato da quanto riportato nelle norme UNI, in particolare UNI EN ISO 1043-1:2002, CEN/CR 14311:2002, UNI EN ISO 11469.

Le informazioni minime da riportare sugli imballaggi sono:

  • tipologia di imballaggio (es. bottiglia, vaschetta, flacone, etichetta, involucro, etc.)
  • identificazione del materiale (codice alfanumerico da Decisione 97/129/CE integrabile con norme UNI EN ISO 1043-1:2002 oppure CEN/CR 14311:2002)
  • famiglia del materiale
    • acciaio, alluminio, plastica, carta, legno plastica, vetro, etc.
    • indicazioni per la raccolta (differenziata o indifferenziata), accompagnata da “Verifica le disposizioni del tuo Comune

Oltre a queste informazioni minime è possibile associare (e non combinare tra loro a piacere!) altre informazioni ambientali, per esempio un simbolo grafico per la raccolta differenziata di qualità, riciclabilità, marchi ambientali, compostabilità. In questo caso devono essere seguiti i riferimenti stabiliti da apposite norme tecniche elaborate dagli Enti di Normazione internazionali (ISO), europei (CEN) o nazionali (UNI per l’Italia, DIN per la Germania, AFNOR per la Francia, ecc.).

Elenchi di norme europee armonizzate sono consultabili sul sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/index_en.htm

I riferimenti delle norme tecniche italiane e delle versioni in lingua italiana delle norme tecniche europee possono essere reperiti sul sito dell’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione): http://www.uni.com